Formazione continua

La formazione continua è normata dal Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022 (https://www.conaf.it/formazione-professionale-continua/normativa-formazione-professionale-continua/regolamento-delibere-e-circolari/)

Attività Formativa

L’attività formativa si distingue in:

  • Attività formativa metaprofessionale: è l’attività di apprendimento riguardante l’ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l’informatica, le lingue, l’organizzazione dello studio professionale;
  • Attività formativa caratterizzante: è l’attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all’elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.

Crediti Formativi

L’unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo. L’anno formativo coincide con quello solare ed il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP di cui almeno 6 CFP a scelta tra quelli presenti nel catalogo nazionale. Ogni iscritto non può conseguire più di 1 CFP per giorno solare. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all´art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento. Entro l’anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 0,5 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti di tipo metaprofessionali di cui all’art 3 comma 2 lettera a) del riportato regolamento. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo dello stesso triennio.

Acquisizione dei CFP

Ogni iscritto ha accesso all’area riservata del sito sidafonline.it per visualizzare nella propria scheda personale, la situazione in merito all’assolvimento degli obblighi formativi.

Gli eventi presenti nel catalogo nazionale sono consultabili in home page nella sezione “Formazione continua” -> “Eventi” e nell’area riservata di sidafonline.it (cfr. par. 5.14 manuale iscritti). I CFP relativi ai corsi seguiti vengono caricati direttamente nella pagina dell’iscritto dall’Ente organizzatore.

I CFP relativi a eventi non presenti nel catalogo nazionale e a attività formative individuali vengono riconosciuti dietro istanza dell’interessato da effettuarsi esclusivamente sul portale sidafonline.it nel menù formazione compilando l’apposito modulo online (cfr. par. 5.16 manuale iscritti) e allegando un attestato in formato pdf che certifichi l’attività.

Esonero dall’obbligo formativo

Esonero Temporaneo per:

maternità, o paternità fino a 2 anni anche per genitori affidatari ed adottivi;

grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenze dall’Italia debitamente documentate;

altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore;

malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare.

Esonero Totale per:

Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione;

Gli iscritti ricadenti in aree colpite da calamità naturali per il periodo di emergenza documentato da ordinanze statali

(All’esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero).

Le richieste di esonero vanno effettuate sul portale sidafonline.it nel menù formazione compilando l’apposito modulo online (cfr. par. 5.13 manuale iscritti)

N.B.: Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua. In questo caso è necessario aggiornare la scheda anagrafica n.5 (Professione) su sidafonline.it scegliendo “SI” alla voce “non esercente l’attività professionale di cui all’art. 2 del Regolamento” (cfr. par. 5.5 pag. 30 manuale iscritti)

Ogni iscritto ha accesso all’area riservata del sito Sidaf per visualizzare la propria scheda personale, la propria situazione in merito all’assolvimento degli obblighi formativi e la propria situazione assicurativa in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.